RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER RISARCIMENTO DANNI
DA ABUSO DI CONTRATTI A TERMINE
La recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 30779/2025) ha confermato il diritto dei docenti precari al risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a termine, oltre 36 mesi, anche non continuativi.
Per ottenerlo, tuttavia, è indispensabile che gli stessi procedano ad inviare al MIM, entro 180 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto, formale lettera di impugnazione con raccomandata A/R., oppure a mezzo pec.
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Possono aderire all’azione i docenti con contratti al 31 agosto su posti in organico di diritto, oppure con contratti al 30 giugno su posti in organico di fatto, purché, in questo secondo caso, i contratti siano stati stipulati nello stesso istituto e per la stessa classe di concorso o sul sostegno.
Va altresì valutata l’impossibilità, prima del raggiungimento dei 36 mesi, di partecipare a procedure concorsuali utili all’immissione in ruolo.
L’ufficio legale della Segreteria Snals Chieti è a disposizione per informazioni ed assistenza legale in merito.
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